POC 2014/2020. AREE DI CRISI NON COMPLESSA.

Beneficiari: Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
Settore: Industria, Servizi/No Profit, Turismo
Spese finanziate: Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Innovazione Ricerca
e Sviluppo, Consulenze/Servizi
Agevolazione: Contributo a fondo perduto, Finanziamento a tasso agevolato

Descrizione completa del bando
Il bando indica le priorità di intervento a favore dei territori esclusi dalle aree di crisi non complessa,
ma caratterizzati dai valori più consistenti in termini sia di addetti di settore che di superficie di
area industriale, operando, a seguire, sui territori che presentano valori dei suddetti indicatori via
via decrescenti.
Soggetti beneficiari
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite in forma di
società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili, che, alla data di
presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel
territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come
risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso,
alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve
essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione
dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede nell’ambito territoriale della Regione Campania;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e
non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con
gli obblighi contributivi;
f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel
Regolamento GBER;
h) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni
precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che
abbiano concretamente in programma di cessare l’attività entro due anni dal completamento del
programma proposto nella zona interessata.

2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in piccola, media o grande dimensione
sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al regolamento GBER nel decreto del ministero delle
attività produttive 18 aprile 2005.

Tipologia di programmi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente avviso, i programmi di investimento
produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale. A completamento dei predetti
programmi di investimento sono, altresì, ammissibili, per un ammontare non superiore al 20 per
cento del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l’innovazione dell’organizzazione.

2. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti
e alle limitazioni, e devono essere diretti per le imprese di grandi dimensioni, a:
a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative
e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
b) l’ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della
produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo
complessivo;
c) la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di unità produttive esistenti che
eroghino i servizi;
d) l’acquisizione di attivi di uno stabilimento;
3. I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in
conformità ai divieti e alle limitazioni stabilite dal Regolamento GBER per gli aiuti per la tutela
ambientale, e devono essere diretti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa, in conformità e alle
condizioni;
b) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello
di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
c) ottenere una maggiore efficienza energetica;
d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
f) il risanamento di siti contaminati;
g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
4. I progetti per l’innovazione dell’organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni in conformità
ai divieti e alle limitazioni. In particolare, per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono
ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte
sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili del progetto.
5. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti attività economiche:
a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive;
b) attività manifatturiere;
c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale;
d) attività dei servizi alle imprese;
e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il
potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.

6. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento.
Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

7. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono:
a) riguardare unità produttive ubicate in una delle aree indicate. In particolare, ciascun programma
di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare
un’unica unità produttiva, ad eccezione dei progetti per l’innovazione dell’organizzazione che,
qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive;
b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro
(unmilionecinquecentomila) e
non superiori alle soglie di notifica corrispondenti al programma di investimento presentato in
relazione al regime di aiuto applicabile ;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. A tal fine, per
data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la
fonte: http://burc.regione.campania.it data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale
condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi
o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio. Nel caso di acquisizioni si
intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento
acquisito;
d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni, pena la
revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità di concedere una proroga non
superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria entro la data di
ultimazione indicata nel contratto di contributo in conto impianti, e nel contratto di finanziamento
agevolato. L’Ufficio competente, valutata la richiesta, comunica l’accoglimento o il diniego della
stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate; la data di
ultimazione del programma coincide con quella relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero
con il completamento delle attività previste per i progetti per l’innovazione dell’organizzazione e
deve essere comunicata dal soggetto beneficiario all’Ufficio competente entro 30 giorni dalla data
stessa;
e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione,
come comunicata, caratterizzato da un incremento degli addetti.

8. L’incremento degli addetti è dato dall’incremento espresso in ULA del numero degli addetti della
unità produttiva oggetto delle agevolazioni rispetto alla media degli addetti, espressi sempre in
ULA, del semestre antecedente la data di presentazione della domanda.

9. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale, i soggetti beneficiari si impegnano,
nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei
requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nell’area di riferimento
che risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo.

Tipologia di spese ammissibili
In riferimento ai programmi di investimento produttivo sono ammissibili le spese relative all’acquisto
e alla realizzazione di immobilizzazioni, nonché l’acquisizione di attivi di uno stabilimento, nella
misura necessaria alle finalità del programma, sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di
presentazione della domanda. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
e) immobilizzazioni immateriali.

2. Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
a) le spese relative all’acquisto del suolo aziendale, sono ammesse nel limite del 10%
dell’investimento complessivo agevolabile; fonte: http://burc.regione.campania.it
b) le spese relative alle opere murarie e assimilate, sono ammesse nei seguenti limiti:
i. per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche, sono
agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell’immobile, ivi incluse le eventuali spese di
ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell’investimento complessivo agevolabile;
ii. per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche, sono agevolabili
le spese di costruzione ed acquisto dell’immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione,
nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo agevolabile.
C) l’ammontare relativo all’insieme delle spese, è agevolabile nel limite del 50% dell’investimento
complessivo ammissibile e comunque non può da solo costituire un programma organico e
funzionale. Ai fini della ammissibilità, la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata,
rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali,
opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere
tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.
3. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma
di investimento produttivo, ivi incluse quelle inerenti ai servizi per le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5 % dell’importo
complessivo ammissibile del programma di
investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell’aiuto è pari al 50 per cento in
equivalente sovvenzione lordo (ESL).

4. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria,
del leasing
e del lease-back.
5. In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale, sono considerati agevolabili
i costi di investimento.
6. In relazione ai progetti per l’innovazione dell’organizzazione, sono ammissibili alle agevolazioni
di cui al presente avviso le spese e i costi relativi a:
a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura
in cui sono impiegati nelle attività del progetto;
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati
per il progetto;
c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonché servizi di consulenza e altri servizi
utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto;
d) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
7. L’impresa beneficiaria è tenuta all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell’area di
riferimento nella quale è ubicata l’unità produttiva in cui è realizzato il programma agevolato per
almeno 5 anni, ovvero
3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma.
8. Ai fini dell’ammissibilità, i beni relativi agli investimenti produttivi e/o di tutela ambientale devono
essere ammortizzabili.
fonte: http://burc.regione.campania.it
9. I beni oggetto dei programmi di investimento devono essere pagati esclusivamente tramite un
conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alla realizzazione del programma
degli investimenti.
10. Tutte le altre spese:
a) per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel
caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo
grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli
altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di
socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a
partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni;
b) relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano
trovate nelle condizioni o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno
il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata
in via indiretta. A tal fine l’impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante
del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale.
11. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di
impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto
“contratto chiavi in mano”, le spese relative a commesse interne, le spese relative a macchinari,
impianti e attrezzature usati, salvo quanto indicato in ordine all’acquisizione di uno stabilimento,
le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a scorte, imposte, tasse.
12. Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese debbono essere in sede di domanda
analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare. Non sono ammesse le spese relative
all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati per lo svolgimento delle
attività di cui al piano di impresa.

13. Sono ammesse le sole spese, al netto dell’IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali,
sostenute a partire dalla data di invio telematico della domanda, di importo non inferiore ad euro
500,00 (cinquecento). L’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una
spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.
Entità e forma dell’agevolazione
La dotazione finanziaria è pari ad € 15.000.000,00.
Il finanziamento a fondo perduto concedibile non può essere superiore al 25% dell’investimento
ammissibile. L’ammontare del contributo dipende dalla dimensione dell’impresa, oltre che dalla
tipologia del programma d’investimento presentato, ai sensi del Regolamento GBER.
Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata
massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni,
commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento
del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fermo restando il rispetto
del limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d’interesse.
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento
apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento
esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 % delle spese
ammissibili complessive ed è tenuta all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell’area di
crisi nella quale è ubicata l’unità produttiva in cui è realizzato il programma agevolato per almeno
5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma.